Era il 1997 quando la legge 196 introdusse nell’ordinamento giuridico italiano il concetto di lavoro interinale. In tutti questi anni il mercato del lavoro ha visto profonde trasformazioni e certamente l’avvento di questa innovativa forma contrattuale ha avuto un notevole impatto, anche sul piano culturale. L’attuale configurazione di questa forma di lavoro (oggi definita “somministrazione”) la si deve all’introduzione della legge Biagi (30/2003) che ha ulteriormente modificato l’assetto aprendo la possibilità alle agenzie per il lavoro di operare anche su altri fronti, quali ad esempio la fornitura del lavoro a tempo indeterminato. La struttura contrattuale prevista dalla legge è triangolare: lavoratore, agenzia e impresa utilizzatrice. Tra questi attori vengono stipulati due contratti: il contratto di prestazione, tra l’impresa fornitrice di lavoro in somministrazione e il lavoratore, e il contratto di fornitura di lavoro temporaneo con cui l’agenzia per il lavoro mette il lavoratore assunto a disposizione dell’impresa utilizzatrice. «A distanza di tempo dalla legge che le ha introdotte sul mercato, le agenzie per il lavoro hanno raggiunto ormai una loro maturità organizzativa, economica e finanziaria», spiega Enzo Mattina, presidente di Ebitemp, Ente bilaterale per il lavoro temporaneo, l’organismo che tutela i lavoratori in somministrazione e affianca le agenzie nella gestione dei diritti sindacali. Dalla legge Biagi in poi le agenzie per il lavoro si stanno infatti sempre più distaccando dall’immagine di semplici fornitori di manodopera per diventare partner completi a fianco delle aziende.
L’articolo completo su Noleggio, dicembre 2009